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Sez. L, Sentenza n. 3022 del 27/03/1987 (Rv. 452118 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - IMPRESE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE - INDIVIDUAZIONE EX ART. 2195 COD. CIV. - PORTATA - CARATTERE AUSILIARIO DELLA ATTIVITÀ SVOLTA DA UN'IMPRESA PRODUTTIVA DI SERVIZI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELLA NATURA INDUSTRIALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452118-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE - IMPRESE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE - INDIVIDUAZIONE EX ART. 2195 COD. CIV. - PORTATA - CARATTERE AUSILIARIO DELLA ATTIVITÀ SVOLTA DA UN'IMPRESA PRODUTTIVA DI SERVIZI - CONSEGUENTE ESCLUSIONE DELLA NATURA INDUSTRIALE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 2195 cod. civ. - senza perseguire alcun intento definitorio - ha la semplice funzione d'individuare le imprese soggette all'Obbligo di registrazione e pertanto, mentre in generale ai nn. 1 e 2 del primo comma prevede rispettivamente le imprese industriali (ossia quelle dirette alla produzione di beni e servizi) e quelle commerciali (ossia quelle intermediarie nella circolazione dei beni), ai successivi nn. 3, 4 e 5 contempla in particolare delle semplici specificazioni delle prime due categorie, con l'ulteriore conseguenza che il carattere ausiliario, ai sensi del citato n. 5, dell'attività (nella specie, di vigilanza) svolta da un'impresa produttiva di servizi non vale a farne escludere la natura industriale (nella specie, ai fini della applicabilità degli sgravi contributivi previsti dall'art. 18 del d.l. 30 agosto 1968 n. 918, convertito, con modifiche, dalla legge 25 ottobre 1968 n. 1089). (V 1753/85, mass n 439704; (V 4162/84, mass n 436118).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)