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Sez. 3, Sentenza n. 3665 del 18/04/1996 (Rv. 497130 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione dell'I.N.A.I.L. verso il terzo responsabile di infortunio sul lavoro - Diritto di rimborso di somma pari al valore ottimale della rendita liquidata - Sussistenza - Maggiorazioni introdotte da norme successive - Inclusione.
Stato
decisa il 1996-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497130-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

Nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, l'I.N.A.I.L. quando agisce con l'azione surrogatoria ex art. 1916 cod. civ. verso il terzo responsabile dell'infortunio ha diritto di ripetere in forza delle disposizioni sancite dagli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, i quali si configurano come espressione di un principio generale, il rimborso della maggiore somma corrispondente al valore capitale attuale della rendita liquidata e, quindi, con l'inclusione delle maggiorazioni delle indennità introdotte da norme successive, avendo quale unico limite l'ammontare del danno dovuto ex art. 2043 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)