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Sez. 3, Sentenza n. 3569 del 30/05/1980 (Rv. 407425 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE DI UN ANNO DALLA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL FONDO RUSTICO - TERMINE LEGALE DI DECADENZA - MOTIVI DETERMINANTI LA DECADENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (DEDUZIONE DELL'OMESSA PRECISAZIONE DELL'ENTITA DEL PREZZO DI VENDITA COME MOTIVO DELLA DECADENZA; IRRILEVANZA).*
Stato
decisa il 1980-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407425-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - TERMINE DI UN ANNO DALLA TRASCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL FONDO RUSTICO - TERMINE LEGALE DI DECADENZA - MOTIVI DETERMINANTI LA DECADENZA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (DEDUZIONE DELL'OMESSA PRECISAZIONE DELL'ENTITA DEL PREZZO DI VENDITA COME MOTIVO DELLA DECADENZA; IRRILEVANZA).*

Il termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita del fondo rustico, entro il quale, a norma del quinto comma dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, deve essere esercitato il diritto di riscatto agrario, da parte del coltivatore di cui sia stato pretermesso il diritto di prelazione, costituisce un termine legale di decadenza e, pertanto, l'effetto preclusivo connesso al suo inutile spirare e assoluto e prescinde da ogni considerazione dei motivi che abbiano in concreto determinato la decadenza medesima. (nella specie, si e ritenuta, in particolare, l'irrilevanza del fatto che l'atto di alienazione trascritto, relativo ad un fondo coltivato da cinque mezzadri, omettesse di precisare l'entita del prezzo concernente la frazione di terreno condotto in mezzadria dal riscattante).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)