Sez. 3, Sentenza n. 3132 del 12/05/1986 (Rv. 446140 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - COLTIVAZIONE DI FATTO - RILEVANZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PERIODO MINIMO DI COLTIVAZIONE DEL FONDO - COLTIVAZIONE DI FATTO - RILEVANZA.*
In tema di prelazione e riscatto agrari, ai fini della ricorrenza della condizione, richiesta dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, della "coltivazione da almeno quattro anni" da parte dello affittuario, è sufficiente la coltivazione di fatto per il cennato periodo, senza necessità che il correlativo titolo giuridico (affittanza, mezzadria, Colonia e compartecipazione) risulti provato per altrettanto tempo, ben potendo l'affittuario invocare la circostanza della mera coltivazione del terreno anche nel periodo precedente, pur in difetto di un coevo titolo giuridico. (Conf 3569/80, mass n 407425; (Conf 4432/79, mass n 400981; (Conf 2536/77, mass n 386256).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)