Sez. 3, Sentenza n. 310 del 14/01/1984 (Rv. 432584 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - TERMINE ANNUALE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - TERMINE DI DECADENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO - TERMINE ANNUALE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - TERMINE DI DECADENZA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di riscatto agrario, il termine di un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita del fondo rustico - entro il quale, a norma dell'art. 8 della legge n. 590 del 1965, deve essere esercitato il suddetto diritto da parte del coltivatore del quale sia stato pretermesso il diritto di prelazione - costituisce un termine legale di decadenza, con la conseguenza che l'effetto preclusivo connesso al suo inutile decorso è assoluto e prescinde da ogni considerazione dei motivi che abbiano in concreto determinato la decadenza medesima, ivi incluso l'eventuale comportamento fraudolento del proprietario. (V 3569/80, mass n 407425; (V 1021/70, mass n 346563).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)