Sez. 2, Sentenza n. 15933 del 26/03/2014 Cc. (dep. 10/04/2014) Rv. 259639 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Collaboratori di giustizia per reati di tipo mafioso - Revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare - Valutazione della pericolosità - Pareri del PNA - Necessità - Anche quando sia stato acquisito il parere del P.G.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Nel procedimento relativo alla richiesta di modifica o di revoca della misura della custodia cautelare a carico di un collaboratore di giustizia per reati di criminalità organizzata di tipo mafioso, la decisione del giudice presuppone, a pena di nullità, la previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia anche quando sia stato acquisito il parere del Procuratore Generale del distretto interessato, in quanto quest'ultimo, pur contemplato anch'esso dall'art. 16 octies D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modd. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, deve ritenersi previsto in riferimento ai solo imputati di reati in materia di criminalità di tipo terroristico-eversivo.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 octies, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 octies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)