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Sez. 2, Sentenza n. 221 del 28/01/1972 (Rv. 356016 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - OPERAI - DIRITTO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DELLA META - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356016-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI, INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - OPERAI - DIRITTO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - CONSEGUENZE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DELLA META - SUFFICIENZA.*

Con la sentenza n 160 del 6 luglio 1971 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 10, comma primo RDL 15 aprile 1939, n 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n 1272, nella parte in cui la norma con le parole 'a meno di un terzo del suo guadagno normale per gli operai ò e con le parole finali del commà per gli impiegatì, richiedeva un maggior grado di invalidita per il conseguimento della pensione da parte degli operai rispetto agli impiegati. (Conf 187'72; 181'72).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)