Sez. 2, Sentenza n. 709 del 11/03/1972 (Rv. 356822 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA NEI GIUDIZI IN CORSO - SENTENZA DI MERITO SENZA CHIARO ACCERTAMENTO DELLA PERCENTUALE D'INCAPACITA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - OPERAI - RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA - EFFICACIA NEI GIUDIZI IN CORSO - SENTENZA DI MERITO SENZA CHIARO ACCERTAMENTO DELLA PERCENTUALE D'INCAPACITA - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
A seguito della sentenza n 162 dell'anno 1971, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 10 RDL 14 aprile 1939 n 636 nella parte relativa alla percentuale di incapacita di guadagno legittimante il pensionamento anticipato degli operai (riducendo detta percentuale alla misura del cinquanta per cento), appare necessario precedere alla Cassazione con rinvio delle sentenze impugnate, la cui motivazione non consenta di individuare la percentuale d'incapacita accertata dai giudici di merito e di stabilire la Rilevanza nella fattispecie concreta (anche in ordine ai requisiti estrinseci-soggettivi ed economici-sulla residua capacita di guadagno) della sopravvenuta riduzione della percentuale invalidante. (V 221'72, mass n 356016; 219'72, mass n 356013; 187'72, mass n 355976; 182'72, mass n 355967).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)