Sez. 3, Sentenza n. 23314 del 08/11/2007 (Rv. 600378 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Diritto di satira - Contenuto - Esplicazione anche mediante vignetta - Legittimità del suo esercizio in rapporto al diritto di critica - Limiti - Rispetto dei diritti fondamentali del soggetto destinatario - Necessità - Fattispecie relativa a vignetta riguardante magistrato.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE
Il diritto di satira, di rilevanza costituzionale, costituisce una manifestazione del diritto di critica che può esprimersi mediante la rappresentazione artistica della vignetta con la quale si realizza la riproduzione ironica di un fatto anche mediante lo strumento dell'inverosimiglianza e dell'iperbole al fine di suscitare il riso e sferzare il costume. Per la sua natura di giudizio soggettivo ed opinabile la satira è sottratta al parametro della verità ma soltanto i fatti espressi in modo apertamente difforme dalla realtà sono privi di capacità offensiva mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e delle immagini utilizzate. Non può, pertanto, essere riconosciuta la scriminante dell'esercizio del diritto di critica per le attribuzioni di condotte illecite e riprovevoli o moralmente disonorevoli, per gli accostamenti volgari o ripugnanti, per la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio perchè anche per la satira, la libertà di manifestazione del pensiero non può infrangere il rispetto di diritti fondamentali della persona. (Nella specie, la S. C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, con la quale era stata esclusa la scriminante prevista dall'art. 51 cod. pen. nella pubblicazione di una vignetta riportata su un settimanale che aveva comportato un attacco all'immagine pubblica del soggetto ritratto, essendosi risolta nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di un magistrato posta in essere allo scopo di denigrare la sua attività professionale, la sua immagine e il suo patrimonio morale attraverso l'allusione a condotte lesive dei sui doveri funzionali di imparzialità, di diligenza e di rispetto delle regole processuali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 21, Costituzione art. 33, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)