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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14872 del 13/07/2020 (Rv. 658346 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO | Costi - Iscrizione in bilancio - Deducibilità - Sindacabilità da parte dell’Ufficio - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658346-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO

In tema di dichiarazione dei redditi di una società, quale che sia il loro valore di libro risultante dal bilancio regolarmente approvato dall'assembla dei soci con il consenso del collegio sindacale, l'Amministrazione finanziaria può sempre sindacare la deducibilità dei relativi costi (nella specie, quello afferente alle quote di ammortamento del valore dell'avviamento di un'azienda ceduta alla contribuente) ove dimostri che è stato iscritto a bilancio non il valore reale del bene, materiale o immateriale, bensì quello che risulta frutto della violazione del principio fissato dall'art. 2423, comma 2, c.c. in forza del quale l'imprenditore non può inserire poste inesistenti o sopravalutate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 lett. 6, Cod. Civ. art. 2423, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 103 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)