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Sez. 5, Sentenza n. 10586 del 13/05/2011 (Rv. 618170 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE | Acquisto di azienda in perdita - Pagamento mediante accollo dei relativi debiti - Avviamento - Iscrizione nell'attivo del bilancio e conseguente deducibilità delle relative quote di ammortamento - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618170-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE

In caso di acquisto di azienda in perdita, il relativo avviamento - configurabile laddove trovi congrua giustificazione l'attesa di profitti futuri (come nella specie, essendo stata acquistata, unitamente all'azienda, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio nello specifico settore) - può essere iscritto dalla società acquirente nell'attivo del bilancio, con conseguente deducibilità dai redditi d'impresa delle corrispondenti quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 68 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo applicabile "ratione temporis"), anche se, invece di versare il prezzo, si accolli i debiti inerenti all'azienda ceduta, in quanto, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 9 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, l'art. 2426, comma 1, n. 6), cod. civ., consente l'appostazione in bilancio dell'avviamento " se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto", a prescindere, quindi, dalle forme con le quali lo schema negoziale viene a rivestire tale carattere.

Riferimenti normativi: DPR 22/04/1986 num. 917 art. 68, Cod. Civ. art. 2426, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)