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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28480 del 29/11/2017 (Rv. 647176 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità dell’appello in quanto proposto a giudice incompetente - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647176-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

La pronuncia di inammissibilità dell'appello in quanto proposto a giudice incompetente non riguarda la competenza sulla domanda, ma una competenza funzionale sopravvenuta e quindi "sui generis", implicando l'esercizio della potestà giurisdizionale sull'ordinato e corretto sviluppo del processo correttamente instaurato dalla domanda stessa; pertanto, chi impugni tale pronuncia assumendo l'applicazione di una causa di inammissibilità non prevista e la disapplicazione della norma sulla "translatio iudicii", prospetta la violazione di una norma processuale deducibile con ricorso ordinario per cassazione e non già con regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)