Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28480 del 29/11/2017 (Rv. 647176 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Declaratoria di inammissibilità dell’appello in quanto proposto a giudice incompetente - Impugnabilità - Regolamento necessario di competenza - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità – Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
La pronuncia di inammissibilità dell'appello in quanto proposto a giudice incompetente non riguarda la competenza sulla domanda, ma una competenza funzionale sopravvenuta e quindi "sui generis", implicando l'esercizio della potestà giurisdizionale sull'ordinato e corretto sviluppo del processo correttamente instaurato dalla domanda stessa; pertanto, chi impugni tale pronuncia assumendo l'applicazione di una causa di inammissibilità non prevista e la disapplicazione della norma sulla "translatio iudicii", prospetta la violazione di una norma processuale deducibile con ricorso ordinario per cassazione e non già con regolamento necessario di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)