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Sez. 3, Sentenza n. 1108 del 05/02/1997 (Rv. 502231 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Dichiarazione del creditore di essere stato pagato - Contestualità fra il pagamento e il rilascio della stessa - Necessità - Esclusione - Dichiarazione contenente anche riferimento a pagamenti avvenuti in epoca anteriore - Natura di quietanza - Configurabilità - Prova della data della dichiarazione a mezzo testimoni - Ammissibilità - Pignoramento del credito al quale fa riferimento la quietanza - Creditore pignorante - Opponibilità della avvenuta estinzione ex art. 2917 cod. civ.
Stato
decisa il 1997-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502231-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

La dichiarazione di avere ricevuto una somma determinata a titolo di pagamento fatta dal creditore al proprio debitore ha natura di quietanza indipendentemente dalla sua contestualità con il pagamento in essa menzionato, dato che il debitore che non ne abbia fatto richiesta all'atto del pagamento non perde per questo il diritto al rilascio della quietanza. Ne consegue che la dichiarazione del creditore d'esser gaì stato pagato in precedenza per una parte, rilasciata al momento di ricevere il pagamento del residuo, va qualificata come quietanza relativamente anche al pagamento pregresso, onde la sua data può essere provata con ogni mezzo a norma dell'art. 2704 ultimo comma cod. civ., anche al fine di dimostrare l'intervenuta estinzione del credito pignorato per gli effetti di cui all'art. 2917 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1195, Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)