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Sez. 5, Sentenza n. 14951 del 28/06/2006 (Rv. 592274 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Questioni ed eccezioni non riproposte in appello - Rinuncia - Portata - Deduzione in sede di legittimità, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'inversione dell'onere della prova nell'accertamento sintetico delle imposte sui redditi - Ammissibilità - Fondamento - Eccezione in senso tecnico - Non ricorrenza.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592274-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

Nel processo tributario, il richiamo, operato dall'amministrazione finanziaria nel ricorso per cassazione, all'inversione dell'onere della prova prevista per l'accertamento sintetico delle imposte sui redditi dall'art. 38, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non incorre nella preclusione posta dall'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - secondo il quale le questioni ed eccezioni non accolte in primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, s'intendono rinunciate -, in quanto, essendo diretto a contrastare l'eccezione che il contribuente, convenuto in senso sostanziale, ha opposto alla pretesa erariale, non configura a sua volta eccezione in senso tecnico - su cui il giudice non può pronunciarsi in difetto di allegazione di parte -, ma mera difesa, giacché incide su fatti devoluti alla cognizione del giudice di secondo grado quali elementi costitutivi della domanda dedotta in controversia (nella specie, l'impugnazione, da parte del contribuente, degli atti di accertamento perché illegittimi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)