Sez. 5, Sentenza n. 5895 del 23/04/2002 (Rv. 553941 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Eccezioni in senso tecnico - Nozione - Fatti dedotti dalle parti a fondamento della domanda o di un'eccezione - Configurabilità - Esclusione - Appello - Decadenza - Disciplina - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
Le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di una eccezione non costituiscono a loro volta eccezioni in senso tecnico, le quali sono costituite da quelle ragioni delle parti su cui il giudice non può pronunciarsi se ne manchi l'allegazione ad opera delle stesse parti. Ne consegue che eventuali preclusioni in appello non riguardano i fatti e le argomentazioni, posti a fondamento della domanda, che costituiscono oggetto di accertamento, di esame e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve a sua volta pronunziarsi sulla domanda accolta dal primo giudice, riesaminando, perciò, i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevino per la decisione (nella specie, un contribuente, che in primo grado aveva ottenuto l'annullamento di una cartella esattoriale, lamentava che il giudice d'appello avesse considerato come difesa l'eccezione dell'ente impositore, solo in quella sede formulata, di mancanza della preventiva denuncia dell'attività soggetta ad imposta. La S.C. ha ritenuto che l'esistenza della denuncia integrava uno degli elementi costitutivi della pretesa del contribuente, ed era dunque un requisito che poteva essere contestato dall'ente impositore anche per la prima volta in appello).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)