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Sez. U, Sentenza n. 7773 del 24/06/1992 (Rv. 477916 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni | Convenzioni fra Comune ed aspiranti alla concessione edilizia - Controversie relative - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione - Condizione - Obblighi nascenti per il privato della convenzione - Natura - Irrilevanza - Sopravvenienza della l. n. 241 del 1990 - Applicabilità - Questione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477916-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni

Le convenzioni eventualmente stipulate fra Comune ed aspiranti alla concessione edilizia, ove siano imposte come momento necessario del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di tale provvedimento, in guisa tale da condizionarne l'adozione e da porsi come elemento sia pure accidentale di esso, non hanno specifica autonomia come fonte negoziale di regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, con la conseguenza che le controversie ad esse relative si risolvono in controversie attinenti allo stesso provvedimento concessionario e sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale, configurata dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, senza che rilevi stabilire né se gli obblighi nascenti per il privato della convenzione debbono considerarsi un'alternativa al contributo per oneri di urbanizzazione, né se trovi applicazione lo "jus superveniens" di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 il cui art. 11 riserva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conduzione ed esecuzione di accordi fra la P.A. ed il privato.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)