Sez. 5, Sentenza n. 18090 del 08/09/2004 (Rv. 576880 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI | Persona fisica costituita in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica - Onere di allegazione della qualità di rappresentante della società - Sussistenza - Limiti - Direttore generale di società per azioni - Potere rappresentativo - Normale insussistenza - Conseguenze - Onere di esplicita allegazione del potere di rappresentanza sociale - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - SOCIETÀ ED ALTRI ENTI
Premesso che la persona fisica che si costituisce in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica ha l'onere di allegare la sua qualità di legale rappresentante della società - assumendo rilevanza la prova di tale qualità solo nel caso che la stessa sia contestata dalla controparte -, tale allegazione, mentre può ritenersi implicita qualora si deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società (trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica), deve essere, invece, esplicita - anche senza necessità di indicare la fonte del potere rappresentativo - nel caso di costituzione in giudizio di chi dichiari di rivestire la qualità di direttore generale della società. Il direttore generale, infatti, costituisce un organo con compiti di direzione interna, dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei rapporti esterni con effetti vincolanti soltanto se sussista in tal senso una specifica attribuzione statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell'organo amministrativo, ovvero ancora se tale potere derivi dalla natura dei compiti affidatigli.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2396, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)