Sez. L, Sentenza n. 11661 del 18/05/2006 (Rv. 589048 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE | Rappresentanza sostanziale e processuale della società - Condizioni - Proposizione di ricorso per cassazione con rilascio di procura speciale al difensore sulla base del conferimento di detta rappresentanza - Ammissibilità - Specificazione o allegazione della fonte del relativo potere - Necessità - Esclusione - Deduzione di limiti al potere di rappresentanza - Onere probatorio del deducente.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - DIRETTORI GENERALI - IN GENERE
Il direttore generale di una società di capitali può assumere la rappresentanza, anche processuale, della società medesima, in forza di disposizione statutaria o per delega (che sia ammessa dallo statuto sociale) da parte degli amministratori. Pertanto, qualora a seguito di proposizione di ricorso per cassazione, la controparte si limiti a rilevare che non risulta la fonte del potere esercitato dal direttore generale conferente la procura speciale "ad litem", deducendo al riguardo una carenza di prova, deve escludersi che l'ammissibilità dell'impugnazione esiga la specificazione od allegazione della fonte del relativo potere, spettando alla controparte medesima, che sostenga l'apposizione di limiti al potere stesso nell'atto di delega, di fornire la relativa dimostrazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2396, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)