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Sez. 3 - , Sentenza n. 38009 del 10/05/2019 Ud. (dep. 13/09/2019) Rv. 278166 - 10

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca allargata prevista dall’art. 12-sexies d.l. 1992, n. 30 convertito in legge n. 356 del 1992, attualmente art. 240 bis cod. pen. - Valutazione della sproporzione - Squilibrio tra reddito dichiarato o attività economiche e valore dei beni - Trascinamento dei saldi negativi in annualità successive - Limiti - Condizioni.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278166-10

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

Ai fini dell'applicazione della confisca prevista dall'art. 240 bis cod. pen., i termini di raffronto della sproporzione del denaro, dei beni e delle altre utilità possedute dal condannato devono fissarsi nel reddito dichiarato o nelle attività economiche esistenti al momento dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti, potendo, in questa analisi, i saldi negativi di un anno essere riportati tra le passività delle annualità successive, non per effetto di mero trascinamento, ma solo dopo un'analitica valutazione del loro concreto impatto su tali successive annualità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)