Sez. 2, Sentenza n. 52626 del 26/10/2018 Cc. (dep. 22/11/2018) Rv. 274468 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 - Acquisti di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato - Criterio di ragionevolezza temporale - Necessità.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge n. 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la confisca disposta con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ad alcuni beni acquistati dall'imputata in epoca di gran lunga anteriore rispetto ai contestati delitti di intestazione fittizia).
Riferimenti normativi: Decreto Legge del 1992 num. 306 art. 12 CORTE COST., Legge del 1992 num. 356 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)