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Sez. L, Sentenza n. 620 del 26/01/1984 (Rv. 432872 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - CAUSA DI GARANZIA IMPROPRIA DELL'ASSICURATO VERSO LO ASSICURATORE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ - INCOMPETENZA PER VALORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432872-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - CAUSA DI GARANZIA IMPROPRIA DELL'ASSICURATO VERSO LO ASSICURATORE - PROPOSIZIONE DAVANTI AL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE - AMMISSIBILITÀ - INCOMPETENZA PER VALORE - IRRILEVANZA.*

L'art. 32 cod. proc. civ. - secondo il quale la domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua Competenza per valore - pur essendo dettato in linea generale per le cause di garanzia propria, è tuttavia applicabile anche alla causa di garanzia (impropria) dell'assicurato verso lo assicuratore, consentendo espressamente l'art. 1917, ultimo comma, cod. civ. la chiamata in causa dell'assicuratore nello stesso processo instaurato contro l'assicurato. (V 5293/83, mass n 430193; (V 3620/81, mass n 414234).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)