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Sez. L, Sentenza n. 3620 del 04/06/1981 (Rv. 414234 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - PROPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE - DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA DELL'ASSICURATO VERSO LO ASSICURATORE - INCLUSIONE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE CON IL RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414234-01

COMPETENZA CIVILE - CHIAMATA IN GARANZIA - PROPOSIZIONE INNANZI AL GIUDICE DELLA CAUSA PRINCIPALE - DOMANDA DI GARANZIA IMPROPRIA DELL'ASSICURATO VERSO LO ASSICURATORE - INCLUSIONE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE CON IL RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*

L'art 32 cod proc civ - secondo il quale la domanda di garanzia puo essere proposta al giudice competente per la causa principale affinche sia decisa nello stesso processo, anche se eccede la sua Competenza per valore - sebbene sia dettato, in linea generale, soltanto per le cause di garanzia propria, e tuttavia applicabile, a norma dell'art 1917 ultimo comma cod civ anche alle cause di garanzia impropria dell'assicurato verso l'assicuratore e cio anche se la causa principale - e non anche quella di garanzia - debba essere trattata con il rito del lavoro. (Conf 2423/59, sulla prima parte; (Conf 1915/59, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)