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Sez. L, Sentenza n. 5293 del 08/08/1983 (Rv. 430193 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - GARANZIA PROPRIA - DOMANDE DI GARANZIA IMPROPRIA - INCLUSIONE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE CON IL RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430193-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - CHIAMATA IN CAUSA DI TERZO - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - PERSISTENZA - CONDIZIONI - GARANZIA PROPRIA - DOMANDE DI GARANZIA IMPROPRIA - INCLUSIONE - TRATTAZIONE DELLA CAUSA PRINCIPALE CON IL RITO DEL LAVORO - IRRILEVANZA.*

Anche nel rito del lavoro la domanda di garanzia, intanto viene attratta nella Competenza del giudice della domanda principale in quanto si tratti di garanzia propria (quale Obbligo legale o contrattuale del terzo di tenere indenne il convenuto dall'avversa pretesa), mentre, qualora si tratti di garanzia impropria (attraverso la quale il convenuto tende a riversare sul preteso garante le conseguenze del proprio inadempimento), non possono essere derogati, in favore della Competenza del giudice del lavoro, i normali criteri di Competenza per valore o per territorio, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui all'art. 1917 ultimo comma cod. civ., in tema di Assicurazione, nella quale, pur avendo la garanzia dovuta dallo assicuratore carattere improprio, trova ugualmente applicazione l'art. 32 cod. proc. civ. per l'espressa deroga prevista nel citato art. 1917, anche se la causa principale e non quella di garanzia debba essere trattata con il rito suddetto. (V 1620/83, mass n 426456; (V 3620/81, mass n 414234; (V 515/80, mass n 403900).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)