Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 28/01/1993 (Rv. 480519 - 01)
Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - Sequestro anteriore alla causa | Controversia di competenza di arbitri - Termini di cui all'art. 680 comma primo cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Procedimenti cautelari - Sequestro - Convalida - Sequestro anteriore alla causa
Con riguardo a sequestro conservativo autorizzato "ante causam" in controversia di competenza di arbitri, non trova applicazione il termine di cui all'art. 680, comma 1, cod. proc. civ. entro il quale l'istante è tenuto ad iniziare il giudizio di merito, né opera al suo riguardo alcun termine, non potendosi estendere ad ipotesi eccezionali, quali quelle previste dall'art. 680 comma quinto e 818, comma secondo cod. proc. civ., la disciplina e la sanzione di inefficacia della misura cautelare previste per i casi normali. Ne discende che l'autorizzato sequestro non può essere dichiarato inefficace se al momento della decisione della causa di convalida il giudizio arbitrale non sia stato ancora iniziato, restando a tutela del sequestrato di promuovere il giudizio arbitrale e, al suo esito, di ottenere l'eventuale revoca del sequestro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 680 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 681, Cod. Proc. Civ. art. 683, Cod. Proc. Civ. art. 818 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)