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Sez. L, Sentenza n. 6293 del 23/11/1988 (Rv. 460631 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUITO - DANNO ECCEDENTE LE CINQUE MENSILITÀ DOVUTE "EX LEGE" - LIQUIDAZIONE - CRITERI - PROVA DEL DANNO MAGGIORE O DELL'"ALIUNDE PERCEPTUM" O FATTO COLPOSO DEL LAVORATORE - ONERE - INCIDENZA RISPETTIVA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI SULLA SOMMA LIQUIDATA - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1988-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460631-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUITO - DANNO ECCEDENTE LE CINQUE MENSILITÀ DOVUTE "EX LEGE" - LIQUIDAZIONE - CRITERI - PROVA DEL DANNO MAGGIORE O DELL'"ALIUNDE PERCEPTUM" O FATTO COLPOSO DEL LAVORATORE - ONERE - INCIDENZA RISPETTIVA - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI SULLA SOMMA LIQUIDATA - DECORRENZA.*

In ipotesi di licenziamento dichiarato illegittimo (che incide solo sulla continuità di fatto della prestazione lavorativa ma è inidoneo ad interrompere il rapporto), il risarcimento del danno si identifica, quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege, nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. Sulla somma accordata a detto titolo spettano poi rivalutazione monetaria ed interessi, con decorrenza non dalla data della pronuncia giudiziale ma da quella dell'insorgere del credito stesso. (V 2515/87, mass n 451662; (V 2515/87, mass n 451661).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)