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Sez. L, Sentenza n. 2515 del 10/03/1987 (Rv. 451661 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 ST. LAVORATORI - DETERMINAZIONE - CRITERI - DANNO ECCEDENTE CINQUE MENSILITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451661-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 18 ST. LAVORATORI - DETERMINAZIONE - CRITERI - DANNO ECCEDENTE CINQUE MENSILITÀ - ONERE PROBATORIO - INCIDENZA - OGGETTO.*

In caso di licenziamento dichiarato illegittimo - che incide solo sulla continuità di fatto della prestazione lavorativa, ma è inidoneo ad interrompere il rapporto - la reintegrazione ex art. 18 dello statuto ripristina la situazione qua ante e si attua con l'ottemperanza da parte del datore di lavoro al comando giudiziale di riammettere il lavoratore in azienda, nonché con la attribuzione a quest'ultimo del diritto al ristoro del danno subito, per la Determinazione del quale costituiscono normale parametro di commisurazione le retribuzioni che il lavoratore avrebbe maturato in forza del rapporto. Pertanto, il risarcimento del danno per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica - quanto al danno eccedente le cinque mensilità dovute ex lege - nelle retribuzioni non percepite, salvo che il dipendente provi di aver subito un danno maggiore oppure che il datore di lavoro provi l'aliunde perceptum o la sussistenza di un fatto colposo del lavoratore in relazione al danno che il medesimo avrebbe potuto evitare usando la normale diligenza. (Conf 2762/85, mass n 440539).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)