Sez. 3, Sentenza n. 6907 del 24/11/1986 (Rv. 449016 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VENDITA DEL FONDO AD UN TERZO - RISCATTO - ESPERIBILITÀ - EFFETTI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO - PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - VENDITA DEL FONDO AD UN TERZO - RISCATTO - ESPERIBILITÀ - EFFETTI.*
La vendita del fondo effettuata dal proprietario in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dell'affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per la operatività del diritto di riscatto, deve tuttavia ad essa equipararsi e considerarsi un presupposto idoneo all'applicazione di tale istituto. Consegue che il prelazionario non può vedersi opposto l'acquisto effettuato dal terzo in pendenza del suddetto termine, ancorché l'acquisto del terzo sia stato trascritto, e che, ove sorga contestazione, il termine per il pagamento del prezzo comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al riscatto. (V 5950/84, mass n 437613; (V 2822/83, mass n 427739).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)