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Sez. 3, Sentenza n. 2822 del 23/04/1983 (Rv. 427739 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL COLTIVATORE - VENDITA DEL FONDO DA PARTE DEL PROPRIETARIO AD UN TERZO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE - DIRITTO DI RISCATTO DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1983-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427739-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DA PARTE DEL COLTIVATORE - VENDITA DEL FONDO DA PARTE DEL PROPRIETARIO AD UN TERZO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO DA PARTE DEL COLTIVATORE - DIRITTO DI RISCATTO DI QUEST'ULTIMO - SUSSISTENZA - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA.*

La vendita del fondo effettuata dal proprietario in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte del coltivatore che abbia esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi previste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per l'operatività del diritto al riscatto, deve tuttavia equipararsi ad esse e considerarsi presupposto idoneo al retratto. Conseguentemente, anche in tale ipotesi, il termine per il pagamento del prezzo, ove sorga contestazione, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al riscatto. (Conf 3854/82, mass n 421820; (Conf 4801/81, mass n 415505; (Conf 3653/80, mass n 407518).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)