Sez. 3, Sentenza n. 5950 del 21/11/1984 (Rv. 437613 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO EFFETTUATA PRIMA CHE SIA CONDOTTA AD ESECUZIONE LA PRELAZIONE LEGITTIMAMENTE ESERCITATA - CONSEGUENZE - RISCATTO - ESERCITABILITÀ - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO EFFETTUATA PRIMA CHE SIA CONDOTTA AD ESECUZIONE LA PRELAZIONE LEGITTIMAMENTE ESERCITATA - CONSEGUENZE - RISCATTO - ESERCITABILITÀ - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE.*
La vendita del fondo effettuata dal proprietario prima che sia condotta a formale esecuzione la prelazione legittimamente esercitata dallo avente diritto, pur non costituendo una delle ipotesi previste dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 per l'operatività del diritto al riscatto, pone tuttavia in essere una violazione dello jus prelationis e, per identità di ratio, deve equipararsi ad esse, costituendo così presupposto idoneo al retratto. Conseguentemente anche in tale ipotesi il termine per il pagamento del prezzo, ove sorga contestazione, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto al riscatto, ai sensi della legge n. 2 del 1979. (Conf 2822/83, mass n 427739; (Conf 3854/82, mass n 421820; (Conf 4801/81, mass n 415505).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)