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Sez. 6, Sentenza n. 32540 del 28/05/2007 Cc. (dep. 09/08/2007) Rv. 237655 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Richiesta di revisione per prove nuove - Nozione - Perizia psichiatrica disposta in altro procedimento - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237655-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI

È ammissibile l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento, allorchè la stessa si fondi non solo su prove sopravvenute alla sentenza definitiva o scoperte successivamente ad essa, ma anche su situazioni probatorie non valutate neanche implicitamente, sempre che non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue. (Fattispecie nella quale non era stata disposta perizia psichiatrica sull'imputato, nonostante il suo risalente stato d'infermità psichica fosse stato accertato nell'ambito di un altro procedimento, definito subito dopo la sentenza di patteggiamento con una sentenza di proscioglimento per mancanza di imputabilità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)