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Sez. 1, Sentenza n. 2955 del 02/05/1996 Cc. (dep. 18/06/1996) Rv. 205137 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Custodia cautelare - Richiesta di revoca o sostituzione - Art. 299, comma quarto ter cod. proc. pen. - Accertamenti sulle condizioni di salute - Espletamento di indagine peritale - Rispetto delle garanzie di legge - Obbligo per il giudice - Acquisizione del parere del medico della struttura penitenziaria - Insufficienza - Fattispecie: ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen. - Conferma del diniego di sostituzione - Annullamento della S.C. - Ragione: provvedimento basato sulla documentazione sanitaria della Casa Circondariale.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205137-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca

L'art. 299, 4-ter cod. proc. pen. prevede che il giudice, se non ritiene di accogliere la richiesta di revoca o di sostituzione della misura custodiale, dispone accertamenti sulle condizioni di salute. Tale norma postula la necessità di un formale accertamento peritale, da svolgere con le garanzie di legge, pur imponendo l'acquisizione del parere del medico della struttura penitenziaria ove l'indagato (o l'imputato) sia ristretto. (Fattispecie relativa all'annullamento dell'ordinanza del tribunale resa ex art. 310 cod. proc. pen., confermativa del rigetto del G.I.P. della richiesta di sostituzione e basata sulla documentazione sanitaria acquisita presso la casa circondariale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)