Sez. 6, Sentenza n. 3799 del 04/12/1996 Cc. (dep. 28/01/1997) Rv. 207502 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Sostituzione - Istanza dell'imputato o dell'indagato - Basata nelle sue gravi condizioni di salute - Accertamento incombente al giudice - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA
In caso di istanza di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere proposta dall'imputato o dall'indagato e fondata sulle sue gravi condizioni di salute, se il giudice non ritiene di accogliere la stessa sulla base degli atti, anche a prescindere da una delibazione circa il suo livello di fondatezza, devono necessariamente essere disposti gli accertamenti medici del caso ai sensi degli artt. 220 e seguenti cod. proc. civ., così da assicurare forme adeguate di partecipazione difensiva, con l'ausilio di un consulente tecnico.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)