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Sez. 2, Sentenza n. 2234 del 30/03/1985 (Rv. 440119 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA - CROLLO DI SOLAIO DIVISORIO TRA DUE APPARTAMENTI - PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITÀ DEI DUE PROPRIETARI - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440119-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ROVINA DI EDIFICIO - PROVA LIBERATORIA - CROLLO DI SOLAIO DIVISORIO TRA DUE APPARTAMENTI - PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITÀ DEI DUE PROPRIETARI - SUPERAMENTO - CONDIZIONI.*

Con riguardo ai danni derivanti dal crollo di un solaio divisorio fra due appartamenti, l'applicabilità degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., con conseguente presunzione di corresponsabilità sia del proprietario dell'immobile sovrastante sia di quello dell'immobile sottostante, non introduce deroghe ai principi generali in tema di nesso di causalità e di concorso di cause, sicché la responsabilità dell'uno deve essere esclusa quando egli fornisca la prova che il danno sia stato determinato, con autonoma efficienza causale, dal fatto imputabile all'altro (nella specie, il proprietario dello appartamento sovrastante, essendo il solaio caduto per infiltrazioni di acqua provenienti dagli scarichi del suo immobile). (V 693/81, mass n 411160).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)