Sez. 2, Sentenza n. 1109 del 14/02/1980 (Rv. 404586 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DEROGA - LIMITI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DEROGA - LIMITI.*
La deroga alla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale prevista dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742, si applica, relativamente ai sequestri, soltanto alla fase che si conclude con l'esecuzione del provvedimento cautelare ed al successivo giudizio di convalida, ma non al giudizio di merito che, pur essendo normalmente riunito al giudizio di convalida, ha piena autonomia rispetto ad esso. (Conf 3995/76, mass n 382659; (Conf 3025/74, mass n 371475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 670, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)