Sez. 6, Sentenza n. 36550 del 01/07/2003 Cc. (dep. 23/09/2003) Rv. 227043 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Gravi indizi di colpevolezza - Sussistenza di regime convenzionale tra Stati - Valutazione in concreto dei gravi indizi di colpevolezza da parte del giudice italiano - Necessità - Esclusione - Evidente prova di innocenza - Rilevanza - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, l'art. 705, comma primo, cod. proc. pen. impone al giudice italiano di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza solo quando non esista convenzione di estradizione o questa non disponga diversamente. Tale limite peraltro non implica l'irrilevanza di eventuali prove manifeste di innocenza dell'estradando, non conosciute dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente e portate la prima volta a conoscenza del giudice italiano. In tal caso l'estradizione va rifiutata, in forza dell'art. 705, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., in quanto il procedimento penale costituirebbe di per sè una violazione del diritto fondamentale di difesa, che per essere effettivo deve comportare, come immediata conseguenza della fornita prova dell'innocenza, la liberazione della persona da ogni ulteriore attività giudiziaria o investigativa in relazione al reato per cui l'estradizione è chiesta. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dal Regno Unito aderente alla Convenzione europea di estradizione siglata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con Legge del 30 gennaio 1963, n. 300).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)