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Sez. 6, Sentenza n. 1694 del 20/12/2013 Cc. (dep. 15/01/2014) Rv. 258350 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente in custodia cautelare in carcere - Sottoposizione a programma terapeutico di recupero - Esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Mera coincidenza con la contestazione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 - Sufficienza - Esclusione - Valutazione del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 2013-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258350-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti gli stupefacenti, le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ostative alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con il programma terapeutico di recupero, non possono essere ritenute sussistenti in ragione della mera contestazione del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, occorrendo comunque una valutazione comparativa del giudice tra l'obiettivo sociale della tutela della collettività e quello individuale del recupero della persona dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)