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Sez. 4, Sentenza n. 13302 del 30/01/2004 Cc. (dep. 18/03/2004) Rv. 228037 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Soggetto tossicodipendente in custodia cautelare in carcere - Sottoposizione a programma terapeutico di recupero - Istanza di revoca della misura cautelare - Sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - Valutazione del giudice - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228037-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Nei confronti del tossicodipendente in custodia cautelare in carcere che abbia scelto di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, la revoca della misura cautelare, richiesta ai sensi dell'art. 89 comma secondo d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è subordinata alla valutazione del giudice che escluda la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, esigenze che non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell'interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutabile anche in termini di probabilità (nel caso di specie la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva negato la revoca della misura cautelare ravvisando le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nel dato ponderale e nella eterogeneità della sostanza stupefacente sequestrata - gr. 250 di eroina e gr. 16, 50 di cocaina -, nonché nei consolidati rapporti tra l'imputato e i committenti il trasporto della droga).

Riferimenti normativi: Testo Unico 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)