Sez. 4, Sentenza n. 2334 del 09/07/1998 Cc. (dep. 08/09/1998) Rv. 211937 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Presupposti di ammissibilità della domanda - Disciplina dettata per l' ammissibilità della domanda di riparazione dell'errore giudiziario - Applicabilità - Presentazione della domanda a Corte di appello diversa da quella che ha competenza - Inammissibilità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la presentazione della domanda nella cancelleria di una Corte di appello diversa da quella che ha emesso il giudicato presupposto o nel cui distretto si trovi il giudice che tale sentenza ha pronunciato, determina l'inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. pen. in tema di riparazione dell'errore giudiziario, richiamato dal terzo comma dell'art. 315 stesso codice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)