Sez. U, Sentenza n. 14 del 26/11/1997 Cc. (dep. 13/01/1998) Rv. 209185 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Presupposti di ammissibilità della domanda - Disciplina dettata per l'ammissibilità della domanda di riparazione dell'errore giudiziario - Applicabilità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO
In tema di procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 315 cod. proc. pen., che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda soltanto con riferimento alla mancata osservanza del termine per la sua proposizione, deve essere integrata, in virtù del rinvio operato dal terzo comma del medesimo articolo ed in assenza di motivi idonei ad escludere il rapporto di compatibilità, con il precetto di cui al primo comma dell'art. 645 cod. proc. pen. in tema di riparazione dell'errore giudiziario, che prevede la sanzione di inammissibilità della domanda, oltre che per l'intempestività, anche per la mancata osservanza delle forme e delle modalità di proposizione e presentazione ivi disciplinate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)