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Sez. 1, Sentenza n. 3308 del 18/11/1971 (Rv. 354790 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL PM - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - TERMINE DI VENTI GIORNI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354790-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI DEL PM - NOTIFICAZIONE ALLE PARTI - TERMINE DI VENTI GIORNI - INAPPLICABILITA.*

Il procedimento per la decisione sul ricorso per regolamento di Competenza e retto da norme sue proprie, e pertanto non e soggetto alle regole procedurali e ai termini previsti dall'art 375 cod proc civ. per conseguenza, al procedimento per la decisione del regolamento di Competenza non e applicabile la disposizione secondo la quale le conclusioni del PM devono essere notificate alle parti venti giorni prima dell'adunanza della Corte di Cassazione. (Conf 3083'62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)