Sez. 3, Sentenza n. 2289 del 23/04/1979 (Rv. 398633 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PM - SUCCESSIVO DEPOSITO DI MEMORIE DALLE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL PM - SUCCESSIVO DEPOSITO DI MEMORIE DALLE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
Nel procedimento per regolamento di Competenza, che e retto da norme sue proprie, non e applicabile l'art 375 cod proc civ che disciplina la pronuncia in camera di consiglio: ne consegue che non e consentito alle parti, dopo la notificazione delle conclusioni del pubblico ministero, la presentazione di memorie entro il termine di cui all'art 378 cod proc civ. (Conf 3568/77, mass n 387169; (Conf 3999/76, mass n 382664; (Conf 3308/71, mass n 354790).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)