Sez. 2, Sentenza n. 3568 del 05/08/1977 (Rv. 387169 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DELLE CONCLUSIONI DEL PM - SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI MEMORIA AD OPERA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - DEPOSITO DELLE CONCLUSIONI DEL PM - SUCCESSIVA PRESENTAZIONE DI MEMORIA AD OPERA DELLE PARTI - INAMMISSIBILITA.*
Al procedimento per regolamento di Competenza - compiutamente regolato dagli artt 47 e 50 cod proc civ - non e applicabile l'art 375, ultimo comma, cod proc civ sul procedimento in camera di consiglio: non e pertanto consentito alle parti, dopo il deposito delle conclusioni del pubblico ministero, presentare memorie entro il termine di cui all'art 378 cod proc civ, dal momento che la specifica disciplina fissata per il regolamento di Competenza non prevede ne la notifica alle parti delle conclusioni del pubblico ministero, ne la facolta, conseguenziale a tale notifica, di depositare memorie. (Conf 3999/76, mass n 382664; (Conf 3308/71, mass n 354790; (Conf 3083/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)