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Sez. L, Sentenza n. 7108 del 29/05/2000 (Rv. 537022 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Competenza per territorio - Impresa con più dipendenze - Accentramento delle posizioni contributive presso una sede dell'I.N.P.S. - Incidenza sulla competenza territoriale.
Stato
decisa il 2000-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537022-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Ai sensi dell'art. 444, comma terzo, cod. proc. civ., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove (a seguito di domanda, accolta dall'Istituto previdenziale, del datore di lavoro che abbia più dipendenze) è attuato l'accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza. Consegue che in caso di domanda del datore di lavoro di restituzione di contributi indebitamente corrisposti in eccedenza occorre tener conto - al fine della competenza per territorio - dell'accentramento suddetto ancorché il diritto alla ripetizione dell'indebito contributivo sia in ipotesi insorto prima di tale accentramento contributivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)