Sez. L, Sentenza n. 3366 del 08/03/2001 (Rv. 544555 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Competenza per territorio - Impresa con più dipendenze - Accentramento delle posizioni contributive presso una sede dell'INPS - Incidenza sulla competenza territoriale - Portata.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
A norma dell'art. 444 comma terzo cod. proc. civ., in caso di accentramento degli adempimenti contributivi, competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente dove è attuato l'accentramento e che diventa conseguentemente deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza (v. Corte Cost n. 477/91).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)