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Sez. L, Sentenza n. 2890 del 06/04/1990 (Rv. 466479 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FISSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466479-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FISSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1962, n. 153, il rapporto di collaborazione fissa, quale rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica, richiede per la sua sussistenza la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, e tali requisiti sussistono quando il soggetto interessato, sebbene non sia impegnato in un'attività quotidiana, adempia all'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali, che siano rivolte alle esigenze informative di un determinato settore di vita sociale, ed assumendo la responsabilità del servizio; detto rapporto, pertanto, implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza persistente nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale, tale da renderlo sempre disponibile per soddisfare le esigenze dell'imprenditore. (Conf 2408/85, mass n 440252; (Conf 5367/83, mass n 430218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 10/01/1959 num. 2, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)