Sez. L, Sentenza n. 2408 del 11/04/1985 (Rv. 440252 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FISSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE FISSA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai sensi del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1962, n. 153, il rapporto di collaborazione fissa, quale rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica, richiede per la sua sussistenza la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, e tali requisiti sussistono quando il soggetto interessato, sebbene non sia impegnato in un'attività quotidiana, adempia all'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali, che siano rivolte alle esigenze informative di un determinato settore di vita sociale, ed assumendo la responsabilità del servizio; detto rapporto, pertanto, implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza persistente nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale, tale da renderlo sempre disponibile per soddisfare le esigenze dell'imprenditore. La valutazione, alla stregua di tali principi (applicabili anche in relazione al C.C.n.L. di categoria del 25 febbraio 1971), delle concrete circostanze, che hanno indotto il giudice del merito a ritenere la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, si risolve in un apprezzamento di fatto, che, se sorretto da motivazione sufficiente ed immune da vizi logici e giuridici, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 1562/82, mass nn 419381 e 419382; (V 925/82, mass n 418789; (Conf 5367/83, mass n 430288, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 10/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Contr. Coll. 25/02/1971
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)