Sez. 3, Sentenza n. 8851 del 12/08/1995 (Rv. 493666 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - AUMENTO DEL CANONE | Diritto del locatore per i miglioramenti da lui apportati - Sussistenza - Miglioramenti apportati in parte dal locatore ed in parte dall'affittuario - Revisione del canone - Ammissibilità - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - AUMENTO DEL CANONE
In tema di contratti agrari, con riguardo alla disciplina dei miglioramenti, il primo comma dell'art. 17 della legge 3 maggio 1982 n. 203 riconosce al locatore il diritto all'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo solo nel caso di miglioramenti da lui stesso eseguiti e non in quello di miglioramenti eseguiti dall'affittuario, per i quali il secondo comma del medesimo articolo prevede il diritto di quest'ultimo ad una indennità corrispondente all'aumentato valore del fondo nel momento della cessazione del rapporto e l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, tutt'ora in vigore, non essendo stato espressamente abrogato o sostituito dalle disposizioni della successiva legge n. 203/82, espressamente esclude la revisione del canone fino a quando non sia stata corrisposta l'indennità. Ne consegue che quando i miglioramenti sono stati apportati in parte dal locatore ed in parte dal conduttore, ricorrendo l'esigenza di una valutazione unitaria, il locatore non può ottenere l'adeguamento del canone al nuovo classamento del fondo prima che su accordo delle parti o per determinazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, adito ai sensi dell'art. 17 della legge 3 maggio 1982 n. 203, sia stata calcolata l'indennità spettante all'affittuario.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)