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Sez. 3, Sentenza n. 2037 del 02/03/1994 (Rv. 485524 - 01)

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità | Determinazione - Criteri - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485524-01

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità

L'affittuario ha diritto al pagamento della indennità per i miglioramenti apportati al fondo rustico da lui condotto in locazione solo dal momento della cessazione del rapporto, e non mentre è ancora nel godimento del fondo, usufruendo dei miglioramenti, con la conseguenza che alla data di cessazione del rapporto, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge 17 maggio 1982 n. 203, deve aversi riguardo per la determinazione della predetta indennità nella misura corrispondente alla differenza tra l'attuale valore di mercato del fondo non trasformato ed il valore conseguito dal fondo in seguito ai miglioramenti; pertanto solo dalla predetta data l'affittuario ha diritto agli interessi legali sul relativo credito.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)