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Sez. 3, Sentenza n. 25185 del 03/12/2007 (Rv. 601086 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Riapertura del verbale di prima udienza con ammissione di una delle parti a proporre eccezioni e difese in assenza dell'altra - Nullità - Configurabilità - Fondamento - Estensione agli atti successivi ed alla sentenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2007-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601086-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, nel quale non è configurabile distinguere tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione, l'atto con cui detto giudice, dopo aver chiuso e sottoscritto il verbale della prima udienza svoltasi alla presenza di ambedue le parti, dispone, su istanza di un diverso avvocato di una delle parti già costituitasi, la riapertura del verbale, ammettendo la parte, in assenza dell'altra, a proporre eccezioni e difese, è nullo per violazione del principio del contraddittorio. Detta nullità si estende anche agli atti successivi ed alla stessa sentenza che di essi abbia tenuto conto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)