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Sez. 3, Sentenza n. 1287 del 29/01/2003 (Rv. 560084 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti al giudice di pace - Termine per la proposizione delle eccezioni e per le relative allegazioni - Prima udienza - Allegazione di fatti nuovi e proposizione di nuove eccezioni oltre tale udienza - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560084-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elemento costitutivo della prima è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la seconda è fondata sulla presunzione di adempimento dell'obbligo. Pertanto, nel procedimento davanti al giudice di pace - nel quale non è configurabile una distinzione tra prima udienza di comparizione e prima udienza di trattazione - dopo la prima udienza, oltre la quale non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni o allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, è preclusa alla parte la facoltà di modificare l'eccezione di prescrizione estintiva in quella di eccezione presuntiva, ovvero di proporre, per la prima volta, dette eccezioni ed il giudice non può applicare d'ufficio la prescrizione estintiva, qualora la parte abbia eccepito la prescrizione presuntiva, e viceversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 quater CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 quinquies, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)